LA CORTE D'APPELLO
   Ha  pronunziato  la seguente ordinanza a scioglimento della riserva
 formulata all'udienza del 7 giugno 1996 nel procedimento camerale  n.
 75/96   avente  ad  oggetto  l'istanza  di  ricusazione  del  giudice
 dell'udienza preliminare del tribunale di Vallo della Lucania.
   Premesso che in data  8  maggio  1996  Lipiani  Gaetano  depositava
 dichiarazione  di ricusazione nei confronti del dott. Gaetano Sgroia,
 giudice  dell'udienza  preliminare  del  tribunale  di  Vallo   della
 Lucania,  motivata  dal fatto che nel medesimo procedimento penale lo
 stesso magistrato, quale giudice per le indagini  preliminari,  aveva
 emesso   nei   suoi  confronti  ordinanza  applicativa  della  misura
 cautelare  degli  arresti  domiciliari,  eccependo,   in   subordine,
 l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.    34, n. 2 c.p.p., nella
 parte in cui non prevede l'incompatibilita' a partecipare all'udienza
 preliminare del giudice per le  indagini  preliminari  che  abbia  in
 precedenza  applicato  una  misura  cautelare personale nei confronti
 dell'imputato;
   Ritenuta   l'ammissibilita'   dell'istanza   in   quanto   proposta
 dall'imputato  nei  termini  e  con  le forme dell'art. 38 c.p.p. (la
 dichiarazione di ricusazione e' stata presentata  dal  Lipiani  prima
 dell'udienza preliminare fissata per 13 maggio 1996);
                             O s s e r v a
   La  dedotta  incompatibilita' non e' sancita dalla legge e, poiche'
 le ipotesi  previste  dall'art.  34  c.p.p.,  sono  tassative  e  non
 suscettibili  di  interpretazione estensiva ed analogica, l'eccezione
 e' palesemente infondata.
   La questione di  legittimita'  costituzionale  dell'art.  34  n.  2
 c.p.p.  e', invece, rilevante e non manifestamente infondata.
   E'   rilevante   ai   fini  della  decisione  del  procedimento  di
 ricusazione in corso  in  quanto  e'  stato  dedotto  un  profilo  di
 incompatibilita'  del giudice per le indagini preliminari (dagli atti
 risulta  la   situazione   rappresentata   nella   dichiarazione   di
 ricusazione).
   Quanto   alla   non   manifesta   infondatezza,   va  premesso  che
 l'incompatibilita' determinata da atti compiuti nel  procedimento  va
 circoscritta  ai  casi  di  duplicita' di giudizio di merito da parte
 dello stesso giudice ovvero ai casi in cui lo  stesso  giudice  abbia
 effettuato una valutazione dei fatti non formale, ma di contenuto.
   I  provvedimenti  sulla  liberta' personale presuppongono sempre un
 giudizio prognostico di segno positivo sulla responsabilita' anche se
 basato su indizi e non ancora  su  prove.  Secondo  il  piu'  recente
 indirizzo  costituzionale, le pronunce cautelari personali comportano
 una valutazione sul merito dell'accusa in quanto "devono  indurre  il
 giudice  a  ritenere  l'esistenza  di  una  ragionevole e consistente
 probabilita' di colpevolezza e quindi di  condanna  dell'imputato  e,
 addirittura,  di condanna ad una pena superiore a quella che consente
 la concessione della sospensione condizionale della pena".
   Sulla base di tale principio, la Corte costituzionale e'  pervenuta
 alla  dichiarazione di incostituzionalita' dell'art. 34, n. 2 c.p.p.,
 nella parte in cui non  prevedeva  che  non  potesse  partecipare  al
 giudizio  dibattimentale  il  giudice per le indagini preliminari che
 avesse  applicato  una  misura  cautelare  personale  nei   confronti
 dell'imputato.    Ha, poi, esteso la pronunzia di incostituzionalita'
 anche all'ipotesi del binomio tribunale del  riesame  -  giudice  del
 dibattimento.
   Orbene,  questa Corte non ignora che la questione in esame e' stata
 gia' disattesa dalla  Corte  costituzionale  sulla  premessa  che  la
 valutazione  conclusiva  dell'udienza  preliminare  non  integra  una
 decisione di merito. Ritiene, tuttavia, che la questione debba essere
 rimessa alla Corte costituzionale in quanto il  quadro  normativo  e'
 stato completamente modificato dalla legge n. 105/1993.
   La  predetta  norma,  modificando  l'art. 425 c.p.p., ha ampliato i
 poteri decisori del giudice dell'udienza preliminare rendendoli tanto
 penetranti nel merito dell'accusa da poter essere assimilati a quelli
 attribuiti al giudice del dibattimento. Il g.u.p. non  si  deve  piu'
 limitare  ad  un  mero  controllo di legittimita' e correttezza delle
 fonti di prova; e' tenuto  a  valutare  la  ricorrenza  di  cause  di
 proscioglimento con una completa valutazione di merito degli elementi
 probatori.
   La  situazione  sembra  analoga ad altre gia' esaminate dalla Corte
 costituzionale e, pertanto,  l'art.  34,  n.  2,  c.p.p.,  appare  in
 contrasto  con gli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione nella parte in
 cui non prevede detto caso di incompatibilita'.
   La diversita'  di  trattamento  e'  ravvisabile  nei  confronti  di
 coimputato   dello   stesso  reato  nel  medesimo  procedimento,  non
 raggiunto  da  misure  cautelari  personali,  rispetto  al  quale  la
 decisione  del  g.u.p.  sara'  frutto  di un approccio valutativo non
 pregiudicato.
   La lesione del diritto  di  difesa  e'  conseguenza  del  possibile
 condizionamento  che  puo' inquinare il convincimento del giudice per
 la ridotta valenza che assumono le argomentazioni difensive di fronte
 alla naturale tendenza a mantenere un giudizio gia' espresso.
   L'identita' soggettiva tra il g.i.p. che ha disposto l'applicazione
 di una misura cautelare personale, ed il g.u.p., chiamato a  decidere
 sulla richiesta di rinvio a giudizio, e' idonea a determinare (o fare
 paventare) un pregiudizio atto a minare la garanzia costituzionale di
 imparzialita' del giudice.